Unione di Comuni Verona Est
Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto

CHIARIMENTI SU REVIONE VEICOLI; PATENTI DI GUIDA ECC:

Pubblicata il 25/03/2020
Dal 25/03/2020 al 31/03/2020

Di seguito si riportano alcuni chiarimenti su questioni per le quali giungono al Comando di Polizia Locale numerose telefonate, inerenti l’applicazione del Decreto legge 17.3.2020 n° 18 (fonte: Circolare Ministero dell’Interno prot. 300/A/2309/20/115/28 del 24.3.20)

CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO DA SOTTOPORRE A VISITA E PROVA O REVISIONE
I veicoli da sottoporre ai sensi dell’art. 75 CdS  "Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione"  e ai sensi dell'art. 78 CdS a visita e prova, possono circolare sino al 31.10.2020 SOLO se la visita è programmata entro il 31.7.2020, e esclusivamente per veicoli già immatricolati da esaminare per aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali.
Per i veicoli da revisionare sia annualmente che periodicamente:
  • se il termine di revisione era già scaduto all’entrata in vigore del DL 17.3.2020 n° 18, oppure scade entro il 31.7.2020 è consentita la circolazione sino al 31.10.2020, senza effettuare la revisione;
  • veicoli da revisionare dopo il 31.7.2020, non beneficiano della proroga e devono essere sottoposti a revisione secondo la scadenza naturale;
  • veicoli per i quali la revisione era già scaduta e vi era una prenotazione di visita entro il 31.7.2020, possono continuare a circolare fino alla data di prenotazione indicata dagli Uffici della MCTC
SCADENZA VALIDITÀ PATENTE DI GUIDA
È prorogata la scadenza dei documenti scaduti dal 31.1.2020 al 30.8.2020 sino al 31.8.2020.
La disposizione vale anche per i certificati di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori in quanto equipollenti alla categoria AM.
 
PAGAMENTO IN MISURA SCONTATA SANZIONI C.D.S.
L’art. 108, com. 2, ha stabilito che del D.L. tra il 17.3.2020 ed il 31.5 2020 è possibile effettuare il pagamento scontato del 30% per le sanzioni al C.d.S., entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. In pratica la forma scontata è utilizzabile per tutte le violazioni contestate o notificate dal 16.2.2020.
Per effetto del DPCM 9.3.2020 dal 10.3.2020 e sino al 3.4.2020, per residenti aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione all’interno del territorio nazionale, sono sospesi i termini di escuzione per il pagamento in misura ridotta con efficacia dal 10.3.2020 al 3.4.2020. Pertanto il pagamento in forma ridotta del 30%, salvo proroghe, riprenderà il 4.4.2020.

ASSICURAZIONE RCA AUTO
l’art. 125 del DL non prevede sospensioni del pagamento dei premi assicurativi per i veicoli a motore, pertanto bisogna continuare a pagarli normalmente.
Tuttavia sino al 31.7.2020, le assicurazioni sono tenute a mantenere la copertura assicurativa oltre la data di scadenza operante per i 30 giorni successivi  e non per soli 15 giorni come in precedenza.

AVVERTENZA
Dato il continuo evolversi delle disposizioni normative e delle circolari interpretative e/o applicative, si invita a consultare questa pagina spesso, poichè essa sarà aggiornata direttamente senza riportare la precedente versione. Ultimo aggiornamento 27.3.2020.

 


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