CHIARIMENTI SU REVIONE VEICOLI; PATENTI DI GUIDA ECC:
Pubblicata il 25/03/2020
Dal 25/03/2020 al 31/03/2020
Di seguito si riportano alcuni chiarimenti su questioni per le quali giungono al Comando di Polizia Locale numerose telefonate, inerenti l’applicazione del Decreto legge 17.3.2020 n° 18 (fonte: Circolare Ministero dell’Interno prot. 300/A/2309/20/115/28 del 24.3.20)
CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO DA SOTTOPORRE A VISITA E PROVA O REVISIONE
PAGAMENTO IN MISURA SCONTATA SANZIONI C.D.S.
ASSICURAZIONE RCA AUTO
CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO DA SOTTOPORRE A VISITA E PROVA O REVISIONE
I veicoli da sottoporre ai sensi dell’art. 75 CdS "Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione" e ai sensi dell'art. 78 CdS a visita e prova, possono circolare sino al 31.10.2020 SOLO se la visita è programmata entro il 31.7.2020, e esclusivamente per veicoli già immatricolati da esaminare per aggiornamento delle caratteristiche costruttive o funzionali.
Per i veicoli da revisionare sia annualmente che periodicamente:
Per i veicoli da revisionare sia annualmente che periodicamente:
- se il termine di revisione era già scaduto all’entrata in vigore del DL 17.3.2020 n° 18, oppure scade entro il 31.7.2020 è consentita la circolazione sino al 31.10.2020, senza effettuare la revisione;
- veicoli da revisionare dopo il 31.7.2020, non beneficiano della proroga e devono essere sottoposti a revisione secondo la scadenza naturale;
- veicoli per i quali la revisione era già scaduta e vi era una prenotazione di visita entro il 31.7.2020, possono continuare a circolare fino alla data di prenotazione indicata dagli Uffici della MCTC
È prorogata la scadenza dei documenti scaduti dal 31.1.2020 al 30.8.2020 sino al 31.8.2020.
La disposizione vale anche per i certificati di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori in quanto equipollenti alla categoria AM.
L’art. 108, com. 2, ha stabilito che del D.L. tra il 17.3.2020 ed il 31.5 2020 è possibile effettuare il pagamento scontato del 30% per le sanzioni al C.d.S., entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. In pratica la forma scontata è utilizzabile per tutte le violazioni contestate o notificate dal 16.2.2020.
Per effetto del DPCM 9.3.2020 dal 10.3.2020 e sino al 3.4.2020, per residenti aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione all’interno del territorio nazionale, sono sospesi i termini di escuzione per il pagamento in misura ridotta con efficacia dal 10.3.2020 al 3.4.2020. Pertanto il pagamento in forma ridotta del 30%, salvo proroghe, riprenderà il 4.4.2020.
ASSICURAZIONE RCA AUTO
l’art. 125 del DL non prevede sospensioni del pagamento dei premi assicurativi per i veicoli a motore, pertanto bisogna continuare a pagarli normalmente.
Tuttavia sino al 31.7.2020, le assicurazioni sono tenute a mantenere la copertura assicurativa oltre la data di scadenza operante per i 30 giorni successivi e non per soli 15 giorni come in precedenza.
AVVERTENZA
Dato il continuo evolversi delle disposizioni normative e delle circolari interpretative e/o applicative, si invita a consultare questa pagina spesso, poichè essa sarà aggiornata direttamente senza riportare la precedente versione. Ultimo aggiornamento 27.3.2020.
AVVERTENZA
Dato il continuo evolversi delle disposizioni normative e delle circolari interpretative e/o applicative, si invita a consultare questa pagina spesso, poichè essa sarà aggiornata direttamente senza riportare la precedente versione. Ultimo aggiornamento 27.3.2020.