ASSEGNO DI INCLUSIONE ( EX REDDITO DI CITTADINANZA)
Pubblicata il 09/02/2024
Il Decreto Legge 04/05/2023 n. 48, convertito, con modificazioni dalla Legge 03/07/2023 n. 85, ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra l’altro, l’Assegno di Inclusione (Adi). L’Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal 01°Gennaio 2024, quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale .
DESTINATARI
L’Assegno di Inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
A) Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno Il richiedente l’Adi deve essere, alternativamente:
B) Requisiti reddituali
Il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, di un’attestazione ISEE in corso di validità, del valore non superiore a 9.360 euro;
C) Beneficio Economico
L’Importo dell’Assegno di Inclusione è composto da un’integrazione del reddito familiare fino a € 6.000,00.= annui o di € 7.560,00.= se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
D) Come fare domanda
Maggiori informazioni sono reperibili nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nel sito dell’INPS.
Quando la domanda sarà accolta dall’INPS i destinatari verranno contattati dal Servizio Sociale dell’Unione.
DESTINATARI
L’Assegno di Inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
- Con disabilità (superiore al 67%);
- Minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.
A) Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno Il richiedente l’Adi deve essere, alternativamente:
- cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di altro Paese dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino titolare dello status di protezione internazionale di cui al D.Lgs. 19/11/2007, n. 251 o dello status di apolide ai sensi del DPR 12/10/1992, n. 572.
B) Requisiti reddituali
Il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, di un’attestazione ISEE in corso di validità, del valore non superiore a 9.360 euro;
C) Beneficio Economico
L’Importo dell’Assegno di Inclusione è composto da un’integrazione del reddito familiare fino a € 6.000,00.= annui o di € 7.560,00.= se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.
D) Come fare domanda
- Direttamente dal sito internet dell’INPS (www.inps.it), accedendo tramite SPID , CNS (Carta Nazionale dei Servizi ) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata all’Adi;
- Presso gli Istituti di Patronato e i Centri di Assistenza fiscale (CAF).
Maggiori informazioni sono reperibili nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e nel sito dell’INPS.
Quando la domanda sarà accolta dall’INPS i destinatari verranno contattati dal Servizio Sociale dell’Unione.